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02008R1272-20270101 – Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)

IDNorma
02008R1272-20270101
Argomento
CLP
Ente
Ufficio delle pubblicazioni UE
Fonte
EUR-Lex – atti che modificano, rettificano o consolidano il CLP
TipoDocumento
Testo consolidato del regolamento CLP
StatoDocumento
Vigente
DataPubblicazione
01/01/2027
DataRilevazione
01/10/2026
Rilevanza
alta
LicenzaDownload
Testo pubblico
Descrizione
Atto collegato al regolamento CLP (modifica, rettifica o versione consolidata)
Sintesi
Modifiche principali:
• Articolo 45, paragrafi 1 ter e 1 quater: introdotto obbligo per utilizzatori a valle, importatori e distributori di trasmettere agli organismi designati le informazioni di cui all'allegato VIII, parte B, utili per una risposta di emergenza sanitaria adeguata (nuovo).
• Aggiornamento etichette: sostituito il termine 'senza indebito ritardo e in ogni caso entro sei mesi' (per nuove classi di pericolo più gravi o informazioni supplementari) con 'senza indebito ritardo' e, per modifiche diverse, previsto termine di diciotto mesi (articolo 27).
• Rimossi gli obblighi di pubblicità che prevedevano l'indicazione di pittogrammi, avvertenze, indicazioni di pericolo EUH e la frase 'Seguire sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto', nonché l'articolo 48 bis sulle offerte di vendita a distanza.
• Abrogate le disposizioni specifiche sull'etichettatura di miscele contenenti biossido di titanio (EUH211 per liquidi ≥1% particelle <10 µm, EUH212 per solidi ≥1%) e le relative note W e 10 sulla cancerogenicità per inalazione.
• Modificata la nota esplicativa dell'esenzione transitoria: il riferimento normativo passa da '(7)' a '(8)' mantenendo l'esenzione fino al 1° gennaio 2029 per sostanze/mixture immesse prima del 1° gennaio 2027 e classificate secondo gli articoli 18,31 e allegato I punto 1.2.1 applicabili al 9 dicembre 2024.
• Inserite nuove disposizioni sull'allegato VIII, parte B, riguardanti la trasmissione di nome e descrizione del prodotto della formula standard, nome del carburante, UFI e altri elementi identificativi per miscele conformi a formule standard (es. formule standard per cemento e calcestruzzo preconfezionato).
Entrata in vigore: 3.12.2025 (data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale UE L 2439 del 3.12.2025)
La disciplina precedente vale fino a: 30.11.2025 (il testo precedente rimaneva in vigore fino alla data di pubblicazione del nuovo regolamento)
Si applica a: Fornitori, importatori, utilizzatori a valle e distributori di sostanze e miscele soggetti al regolamento CLP; organismi designati per la risposta di emergenza sanitaria; Stati membri per la designazione degli organismi.
Impatto: Il consulente HSE deve aggiornare le procedure di etichettatura (tempi più flessibili ma senza scadenza fissa per pericoli gravi), implementare la trasmissione delle informazioni di emergenza sanitaria per tutte le parti della catena di fornitura e verificare la scomparsa degli obblighi di etichettatura specifica per il biossido di titanio nelle miscele.
Approfondire: SÌ – Le modifiche riguardano obblighi di trasmissione di informazioni (allegato VIII) e tempi di aggiornamento etichette che impattano direttamente sulla gestione della sicurezza e sulla compliance di fornitori e distributori; inoltre la rimozione delle disposizioni sul biossido di titanio richiede una verifica delle classificazioni esistenti.
Sintesi automatica sulle differenze rispetto alla versione consolidata 02008R1272-20260701; verificare sempre sulla fonte.
FonteURL
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